Lo Statuto dell'Associazione Praticanti Avvocati di Pistoia
(A.P.A.P., Pistoia 25 maggio 1998)

A . P . A . P .

ASSOCIAZIONE dei PRATICANTI AVVOCATI di PISTOIA

STATUTO

L’Assemblea straordinaria dei Praticanti Avvocati di Pistoia, riunitasi nella seduta del 24 giugno 1998 presso i locali della Caritas di Pistoia, in seguito alla discussione, alle modifiche e approvazione articolo per articolo del progetto di Statuto

APPROVA

con votazione finale all’unanimità lo Statuto dell’Associazione dei Praticanti Avvocati di Pistoia nel seguente testo:

Preambolo

E’ costituita in Pistoia, con sede presso l’Ordine degli Avvocati di Pistoia, l’Associazione dei Praticanti Avvocati di Pistoia (A.P.A.P.).

Tale Associazione, a carattere volontario e senza scopo di lucro, opera al fine di promuovere il rafforzamento della rappresentanza unitaria dei Praticanti Avvocati, mediante la costituzione di un centro d’interessi permanente presso l’Ordine degli Avvocati del Foro di Pistoia.

L’Associazione dei Praticanti Avvocati di Pistoia è dedicata alla memoria del dottore Andrea Bindi.

 

Art.1. Scopi e compiti dell’associazione

1. Gli scopi dell’Associazione dei Praticanti Avvocati di Pistoia sono quelli di contribuire allo sviluppo culturale e giuridico dei giovani Praticanti del Foro di Pistoia e di tutelarne gli interessi ed i diritti ponendosi come interlocutore principale con gli Ordini Forensi locali e nazionali.

2. A tal fine l’Associazione organizza incontri, conferenze e dibattiti sul tema della giustizia e sul ruolo centrale dell’Avvocatura, formula proposte ed istanze volte all’inserimento del Praticante Avvocato nel mondo professionale e promuove la formazione di un organismo nazionale dei Praticanti Avvocati.

3. Il presente Statuto si conforma ai principi del Codice Deontologico Forense.

Art.2. Qualità di associato

1. Possono rivestire la qualità di associato dell’Associazione dei Praticanti Avvocati di Pistoia tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati del territorio nazionale, che svolgono la pratica forense e che abbiano versato il contributo annuale.

2. Inoltre possono rivestire la qualità di associato onorario coloro che sono iscritti all’Albo degli Avvocati e che abbiano versato il contributo annuale. Gli associati onorari non hanno alcun diritto di elettorato attivo e passivo nella associazione.

Art.3. Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto alle cariche statutarie, hanno diritto di partecipare all’assemblea, di promuovere tutte le iniziative conformi al presente Statuto e di utilizzare i servizi offerti dall’associazione.

2. Gli associati, nell’esercizio della pratica professionale, sono tenuti al mantenimento di un comportamento conforme al Codice Deontologico Forense e non possono svolgere attività contrarie ai principi questo Statuto.

Art.4. Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde nel caso di dimissioni, di cancellazione volontaria dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e di espulsione.

2. L’espulsione dell’associato deve essere proposta dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea regolarmente costituita, nei casi di grave violazione dello Statuto o del Codice Deontologico Forense.

3. Avverso i provvedimenti di espulsione è possibile ricorrere nella successiva Assemblea regolarmente costituita.

4. Se l’associato risulta moroso rispetto al versamento del contributo annuale perde il diritto all’elettorato attivo e passivo; qualora la morosità si protragga per oltre un mese lo stesso decade dalla qualità di associato, qualità che potrà essere riacquistata solo previo pagamento della quota sociale oltre al saldo di quelle inevase.

Art.5. Deliberazioni dell’Assemblea

1. Tutti gli associati hanno il diritto di voto in Assemblea.

2. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione quando sono presenti almeno un quarto degli iscritti.

3. La convocazione dell’Assemblea deve essere preceduta da un pubblico avviso e le successive convocazioni non possono avvenire a distanza temporale inferiore alla mezz’ora.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea validamente costituita sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto non prescriva una maggioranza speciale.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea aventi ad oggetto l’indirizzo politico dell’Associazione sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti e comunque non inferiore ad un terzo degli associati. Tali deliberazioni debbono essere precedute da un avviso personale agli associati.

Art.6. Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

2. Può essere eletto consigliere ogni associato che esercita la pratica forense presso uno studio legale con sede nel Circondario del Tribunale di Pistoia.

3. Il Consiglio Direttivo ha il compito attuare le deliberazioni dell’Assemblea e di programmare le iniziative culturali dell’Associazione.

 

Art.7. Il Presidente dell’Associazione

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta degli associati tra i Praticanti che abbiano compiuto almeno sei mesi di pratica professionale. Egli rimane in carica per un anno ed è rieleggibile per una sola volta. L’elezione deve essere fissata due mesi prima della scadenza del mandato.

2. Il Presidente dirige l’attività dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, sovraintende l’attuazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e cura i rapporti con l’Ordine degli Avvocati.

3. Le funzioni del Presidente, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente.

Art.8. Gli altri organi statutari

1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, di custodire il libro dei verbali e di tenere i contatti con gli altri associati. Tutti gli associati hanno il diritto di accesso ai verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

2. Il Tesoriere ha il compito di gestire le risorse finanziarie dell’Associazione, di redigere il bilancio consultivo, di effettuare i pagamenti e di raccogliere i contributi degli associati.

Art.9. Fondo comune

1. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi, nonché gli eventuali legati e donazioni, costituiscono il fondo comune dell’Associazione.

2. La gestione del fondo comune è curata dal Tesoriere dell’Associazione.

3. Il Tesoriere, nella prima assemblea convocata nel corso di ciascun anno solare durante il mese di Ottobre, presenta il bilancio consultivo dell’esercizio trascorso, che deve essere approvato nella medesima seduta assembleare.

Art.10. Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta degli associati nella seduta successiva a quella in cui sono state proposte.

Art.11. Scioglimento dell’Associazione

1. La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere deliberata dalla maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli associati.

2. In caso di scioglimento dell’Associazione il fondo comune verrà suddiviso in parti uguali tra gli iscritti.

Art.12. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile Italiano.

Pistoia, lì 25 Maggio 1998.

Il Presidente:
(Marco Farneti)

CONTROFIRMANO:

Il Vicepresidente:
(Alessandro Buralli)

Il Segretario:
(Barbara Calicci)

Il Tesoriere:
(Cristina Fanucci)