A . P . A . P .
ASSOCIAZIONE dei PRATICANTI AVVOCATI di PISTOIA
STATUTO
L’Assemblea straordinaria dei Praticanti Avvocati di
Pistoia, riunitasi nella seduta del 24 giugno 1998 presso i locali della Caritas
di Pistoia, in seguito alla discussione, alle modifiche e approvazione articolo
per articolo del progetto di Statuto
APPROVA
con votazione finale all’unanimità lo Statuto dell’Associazione dei
Praticanti Avvocati di Pistoia nel seguente testo:
Preambolo
E’ costituita in Pistoia, con sede presso l’Ordine degli
Avvocati di Pistoia, l’Associazione dei Praticanti Avvocati di Pistoia (A.P.A.P.).
Tale Associazione, a carattere volontario e senza scopo di
lucro, opera al fine di promuovere il rafforzamento della rappresentanza
unitaria dei Praticanti Avvocati, mediante la costituzione di un centro d’interessi
permanente presso l’Ordine degli Avvocati del Foro di Pistoia.
L’Associazione dei Praticanti Avvocati di Pistoia è
dedicata alla memoria del dottore Andrea Bindi.
Art.1. Scopi e compiti dell’associazione
1. Gli scopi dell’Associazione dei Praticanti Avvocati di
Pistoia sono quelli di contribuire allo sviluppo culturale e giuridico dei
giovani Praticanti del Foro di Pistoia e di tutelarne gli interessi ed i diritti
ponendosi come interlocutore principale con gli Ordini Forensi locali e
nazionali.
2. A tal fine l’Associazione organizza incontri, conferenze
e dibattiti sul tema della giustizia e sul ruolo centrale dell’Avvocatura,
formula proposte ed istanze volte all’inserimento del Praticante Avvocato nel
mondo professionale e promuove la formazione di un organismo nazionale dei
Praticanti Avvocati.
3. Il presente Statuto si conforma ai principi del Codice
Deontologico Forense.
Art.2. Qualità di associato
1. Possono rivestire la qualità di associato dell’Associazione
dei Praticanti Avvocati di Pistoia tutti coloro che risultano regolarmente
iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati del territorio nazionale,
che svolgono la pratica forense e che abbiano versato il contributo annuale.
2. Inoltre possono rivestire la qualità di associato
onorario coloro che sono iscritti all’Albo degli Avvocati e che abbiano
versato il contributo annuale. Gli associati onorari non hanno alcun diritto di
elettorato attivo e passivo nella associazione.
Art.3. Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati godono dell’elettorato attivo e
passivo rispetto alle cariche statutarie, hanno diritto di partecipare all’assemblea,
di promuovere tutte le iniziative conformi al presente Statuto e di utilizzare i
servizi offerti dall’associazione.
2. Gli associati, nell’esercizio della pratica
professionale, sono tenuti al mantenimento di un comportamento conforme al
Codice Deontologico Forense e non possono svolgere attività contrarie ai
principi questo Statuto.
Art.4. Perdita della qualità di associato
1. La qualità di associato si perde nel caso di dimissioni,
di cancellazione volontaria dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e di
espulsione.
2. L’espulsione dell’associato deve essere proposta dalla
maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta
dell’Assemblea regolarmente costituita, nei casi di grave violazione dello
Statuto o del Codice Deontologico Forense.
3. Avverso i provvedimenti di espulsione è possibile
ricorrere nella successiva Assemblea regolarmente costituita.
4. Se l’associato risulta moroso rispetto al versamento del
contributo annuale perde il diritto all’elettorato attivo e passivo; qualora
la morosità si protragga per oltre un mese lo stesso decade dalla qualità di
associato, qualità che potrà essere riacquistata solo previo pagamento della
quota sociale oltre al saldo di quelle inevase.
Art.5. Deliberazioni dell’Assemblea
1. Tutti gli associati hanno il diritto di voto in Assemblea.
2. L’Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti, in
seconda convocazione quando sono presenti almeno un quarto degli iscritti.
3. La convocazione dell’Assemblea deve essere preceduta da
un pubblico avviso e le successive convocazioni non possono avvenire a distanza
temporale inferiore alla mezz’ora.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea validamente costituita
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto non prescriva una
maggioranza speciale.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea aventi ad oggetto l’indirizzo
politico dell’Associazione sono approvate dalla maggioranza assoluta dei
presenti e comunque non inferiore ad un terzo degli associati. Tali
deliberazioni debbono essere precedute da un avviso personale agli associati.
Art.6. Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal
Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
2. Può essere eletto consigliere ogni associato che esercita
la pratica forense presso uno studio legale con sede nel Circondario del
Tribunale di Pistoia.
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito attuare le
deliberazioni dell’Assemblea e di programmare le iniziative culturali dell’Associazione.
Art.7. Il Presidente dell’Associazione
1. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta degli
associati tra i Praticanti che abbiano compiuto almeno sei mesi di pratica
professionale. Egli rimane in carica per un anno ed è rieleggibile per una sola
volta. L’elezione deve essere fissata due mesi prima della scadenza del
mandato.
2. Il Presidente dirige l’attività dell’Associazione,
presiede il Consiglio Direttivo, sovraintende l’attuazione delle deliberazioni
assunte dall’Assemblea e cura i rapporti con l’Ordine degli Avvocati.
3. Le funzioni del Presidente, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente.
Art.8. Gli altri organi statutari
1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle
riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, di custodire il libro dei
verbali e di tenere i contatti con gli altri associati. Tutti gli associati
hanno il diritto di accesso ai verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
2. Il Tesoriere ha il compito di gestire le risorse
finanziarie dell’Associazione, di redigere il bilancio consultivo, di
effettuare i pagamenti e di raccogliere i contributi degli associati.
Art.9. Fondo comune
1. I contributi degli associati e i beni acquistati con
questi contributi, nonché gli eventuali legati e donazioni, costituiscono il
fondo comune dell’Associazione.
2. La gestione del fondo comune è curata dal Tesoriere dell’Associazione.
3. Il Tesoriere, nella prima assemblea convocata nel corso di
ciascun anno solare durante il mese di Ottobre, presenta il bilancio consultivo
dell’esercizio trascorso, che deve essere approvato nella medesima seduta
assembleare.
Art.10. Revisione dello Statuto
1. Le proposte di revisione dello Statuto sono deliberate a
maggioranza assoluta degli associati nella seduta successiva a quella in cui
sono state proposte.
Art.11. Scioglimento dell’Associazione
1. La decisione di scioglimento dell’Associazione deve
essere deliberata dalla maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli
associati.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione il fondo
comune verrà suddiviso in parti uguali tra gli iscritti.
Art.12. Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda
alle norme del Codice Civile Italiano.
Pistoia, lì 25 Maggio 1998.
Il Presidente:
(Marco Farneti)
CONTROFIRMANO:
Il Vicepresidente:
(Alessandro Buralli)
Il Segretario:
(Barbara Calicci)
Il Tesoriere:
(Cristina Fanucci)