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Opposizione a sentenza di fallimento – artigianalità dell’impresa – esclusa se non vi è prevalenza del lavoro dell’imprenditore sul lavoro di terzi
Tribunale Pistoia, sentenza 05.12.2005

Opposizione a sentenza di fallimento – artigianalità dell’impresa – esclusa se non vi è prevalenza del lavoro dell’imprenditore sul lavoro di terzi

Tribunale di Pistoia – 5.12.2005

Con la sentenza in commento il Tribunale di Pistoia esclude il carattere artigianale di una impresa collettiva in considerazione della mancanza di prevalenza del lavoro dell’imprenditore rispetto al lavoro altrui.

Ulteriori circostanze che giustificano tale esclusione sono rinvenute nell’entità dei ricavi, superiori al mezzo miliardo di lire, del biennio precedente il fallimento ritenuti in valore assoluto incompatibili con i caratteri di un’impresa artigiana.

Da notare che tale valore di ricavi appare in linea con il novellato articolo 1 della legge fallimentare, che ha introdotto soglie dimensionali ben precise per decidere dell’assoggettabilità a fallimento.

(Dott. Filippo Agostini)

REPUBBLICA IT ALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOlA

11 Tribunale civile e penale di Pistoia riunito in camera di consiglio e composto nelle persone dei seguenti magistrati:

---

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N.R.G. -- dell'anno 2003 vertente fra

M. C., sia in proprio che quale socia accomandataria della --- S.a.S. di -- & c., rappresentata e difesa dall’avv. --- ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Pistoia. via -- come da delega a margine dcll’atto di citazione

- PARTE ATTRICE OPPONENTE

e Curatela del Fallimento --- & c. s.a.s. e di M.C., in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avv. --- ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Pistoia, ----, come da delega a margine della comparsa di risposta ed autorizzazione del Giudice Delegato del 9.02.2004

- PARTE CONVENUTA

avente ad oggetto: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

precisate le conclusioni all'udienza del 26.07.2005

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE OPPONENTE: come in atto di citazione ed ivi: "revocare e dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza n. xx/03 emessa dal Tribunale medesimo in data x x.2003 e ..., con ogni consequenziale provvedimento.";

PARTE CONVENUTA CURATELA: come in comparsa di risposta ed ivi: "rigettare la proposta opposizione a fallimento. perché infondata in fatto ed in diritto. Vittoria di spese ed onorari";

ALTRI CONVENUTI: =

PUBBLICO MINISTERO: per il rigetto dell'opposizione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato M.C. sia in proprio che quale socia accomandataria della --- s.a.s. di -- & C., conveniva in giudizio di fronte a questo Tribunale la Curatela del Fallimento --- di -- s.a.s., in persona del Curatore. --- per sentir accogliere le conclusioni di cui all’epigrafe.

Esponeva parte attrice opponente:

- di avere i caratteri dell’artigianalità, per essere una piccola società che confezionava maglieria essenzialmente per conto terzi;

- che la socia accomandataria aveva sempre prestato la propria attività manuale nel processo produttivo, coadiuvata da alcuni dipendenti;

- che, dall'esame del conto economico, si ricavava con certezza una forte diminuzione dei ricavi da L. 597.000.000 per la produzione 2000 ad € 126.780,00 per l'anno 2002;

- che, anche per il costo del lavoro, si evidenziava una notevolissima diminuzione dall'anno 2000 al 2002;

- che la crisi della società era dovuta essenzialmente, oltre che alla crisi del settore. alle difficoltà economiche di un cliente, che aveva fatto tornare insolute tutte le ricevute bancarie con conseguente mancanza di liquidità;

- quanto al personale, risultava che la società fallita aveva alle sue dipendenze diverse unità di personale in eccesso.

Si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento --- di --- & c. s.a.s. e di M. C. personalmente. in persona del Curatore, rilevando che la declaratoria di fallimento trovava giustificazione proprio sulla base degli elementi e dei dati contabili forniti da parte opponente, con particolare riferimento al volume d'affari degli anni 2000 e 2001.

La causa era istruita documentalmente.

Precisate le conclusioni all’udienza del 26.07.2005, la causa era trattenuta in decisione ed era rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il Tribunale, previa camera di consiglio. pronunciava sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione alla sentenza n. xx/03 dichiarativa del fallimento di Fallimento --- di --- & c. s.a.s. e di M.C. personalmente emessa dal Tribunale di Pistoia in data x x.2003 deve essere respinta.

I convenuti -- -- --. benché ritualmente citati. non si costituivano in giudizio.

Parte opponente fonda la propria opposizione sulla circostanza che avendo l'attività svolta dalla società i caratteri della artigianalità. non era soggetta al fallimento.

In realtà l’esame dei dati oggettivi, poiché risultanti documentalmente c richiamati dalla stessa parte opponente nell'atto di " citazione impedisce di condividere tale tesi.

Deve rilevarsi preliminarmente che la tematica della assoggettabilità a fallimento delle imprese collettive artigiane, quale parte attrice asserisce essere stata la società fallita. deve risolversi facendosi riferimento ai criteri dettati dall’art. 2083 c.c. per la individuazione del piccolo imprenditore e non ai parametri dettati dalla L 443/85, che sono invece espressamente esclusi dalla interpretazione giurisprudenziale per una fattispecie come la presente (cfr.. ad es., Cass. civ., n. 8235/02).

L'art. 2083 c.c. definisce l'imprenditore artigiano come colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

La configurabilità dell’impresa artigiana postula, fra l'altro, che nell'impresa stessa il lavoro professionale, anche manuale, del titolare, ancorché con l'ausilio di familiari e dipendenti, presenti caratteri di stabilità, continuità e prevalenza, in relazione alla struttura organizzativa ed alle esigenze economiche e produttive dell'impresa stessa e, pertanto, la valutazione di un'impresa come artigiana va esclusa ove quel lavoro risulti occasionale, ovvero quantitativamente e qualitativamente limitato (ad es.. Cass. civ., sez. lav., n. 12816i92).

Nel caso di specie, la valutazione quantitativa del lavoro del titolare dell'impresa comporta già, di per sé sola, una risposta negativa in ordine al problema dell'artigianalità.

Il maglificio dichiarato fallito risulta avere avuto dieci dipendenti ed essere così stato organizzato sul lavoro altrui, piuttosto che su quello personale del titolare. Né può dirsi sic et simpliciter, in proposito, che il calo dei ricavi per l'anno 2002 ad € 126.780.00 circa sia attribuibile ad un eccesso di impiego di personale, in mancanza di altre considerazioni e dati oggettivi. E comunque, tale personale, almeno nei due anni precedenti, era servito ed era stato utilizzato.

Tale dato influisce grandemente nella valutazione della preminenza del capitale sulla forza lavoro, essendo il lavoro dei terzi valutato come una componente del primo.

Altri dati confortano tale conclusione.

Innanzi tutto, negli anni 2000 e 2001 la società ha dichiarato ricavi superiori al mezzo miliardo di lire, che appaiono giustificati sola alla luce di un' organizzazione d'impresa industrializzata.

Ed il calo cui si è accennato sopra per l'anno 2002 non può certo essere imputato a motivi diversi che alla crisi del settore se, all'improvviso, i ricavi sono pressoché dimezzati con lo stesso numero di dipendenti degli anni precedenti.

Crisi che ha, inevitabilmente, portato al fallimento della società.

E non appare sufficiente a confutare tale impostazione la deduzione diparte opponente circa la non presenza, contemporaneamente, di tutti i dipendenti in azienda, dal momento che tale tesi non appare suffragata da alcunché.

L'opposizione proposta da M.C., sia in proprio che quale socia accomandataria della --- s.a.s. di --- & c. deve essere respinta, poiché infondata.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiaIe, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da M.C., sia in proprio che quale socia accomandataria della --- s.a.s. di --- & C., così provvede:

1) respinge l 'opposizione alIa sentenza n. xx/03 dichiarativa del fallimento;

2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.556,65, di cui € 748,65 per diritti. € 1.750,00 per onorari, € 58,00 per esborsi, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge.

Pistoia, 5.12.2005.

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